Agricoltura e allevamenti (non intensivi)

Le figure lavorative che operano in agricoltura sono tre:

  • Il coltivatore diretto, che è colui che svolge un’attività agricola, organizzata con il lavoro proprio e della propria famiglia, occupandosi della coltivazione del fondo e/o dell’allevamento del bestiame a condizione che la forza lavorativa totale propria e dei collaboratori familiari non sia inferiore ad 1/3 di quella indispensabile per la corretta coltivazione del fondo stesso o dell’allevamento del bestiame. Quindi, il coltivatore diretto si occupa personalmente ed ogni giorno della coltivazione manuale dei fondi per un periodo non inferiore a 104 giornate annue e sostiene in maniera autonoma almeno 1/3 del fabbisogno lavorativo annuo necessario per la conduzione dell’azienda.
  • L’imprenditore agricolo viene definito tale se è in possesso di conoscenze professionali e dedica alle attività agricole almeno il 50% del suo tempo di lavoro complessivo e ricava almeno il 50% del proprio reddito globale di lavoro.
  • Le società agricole devono avere come oggetto esclusivo l’esercizio di attività agricole e la ragione sociale ( per le società di persone) o la denominazione ( per le società di capitale e cooperative) deve contenere l’indicazione di “società agricola”.

Fallibilità dell’imprenditore agricolo e accesso alla procedura di composizione della crisi

L’imprenditore agricolo non è soggetto a fallimento, in quanto questa procedura, come dispone l’art. 1 della Legge fallimentare, è riservata agli imprenditori commerciali.

L’esenzione dell’imprenditore agricolo dal fallimento ha ragioni storiche, ma tale principio è stato messo in crisi dalla progressiva dilatazione della nozione di detta qualifica con la modifica dell’art. 2135 c.c. ( D L.gs. n. 228 del 2001 e n. 226 del 2001) e successivamente con D. L. del 06/07/2011 n. 98, art. 23, comma 4, qui utilizzato in attesa di una revisione complessiva della disciplina dell’imprenditore agricolo in crisi e del coordinamento delle disposizioni in materia.

L’imprenditore agricolo, che non è fallibile e che, di conseguenza non può accedere neanche al concordato, può utilizzare la procedura di ristrutturazione dei debiti e servirsi della transazione fiscale.

Regimi contabili

Regime di esonero degli obblighi contabili

L’imprenditore agricolo è esonerato se l’ammontare del volume d’affari nell’anno precedente, purché costituito da almeno 2/3 da prodotti agricoli ed ittici elencati nella tab A, parte Ima  di cui all’art34 del DPR633/72, non abbia superato il limite di € 7.000,00.

L’esonero sussiste anche se sono state effettuate cessioni di beni non indicate nella prima parte della tabella A, nonché per la  prestazione di servizi, purché l’ammontare di tali operazioni non superi 1/3 del volume d’affari.

L’agricoltore esonerato:

1) non può detrarre l’iva;

2) non presenta dichiarazioni iva  e nemmeno la versa;

3) non emette fattura per le cessioni e per le prestazioni di servizi ( si autofattura il cessionario o il committente);

4) deve numerare e conservare  le fatture di acquisto di beni e servizi utilizzati nell’ambito dell’impresa agricola;

5) deve conservare le bolle di accompagnamento relative ai prodotti venduti rilasciati dai propri acquirenti;

6) deve tenere la documentazione prevista dalla legislazione sul lavoro dipendente;

7) deve numerare progressivamente e conservare le autofatture che gli acquirenti sono obbligati ad emettere;

8) presenta la comunicazione “spesometro” (sono escluse le aziende operanti in territori montani);

9) le vendite ai privati consumatori effettuate sul luogo di produzione ed in forma ambulante rilevano ai fini dell’applicazione dell’Iva e concorrono a formare il volume d’affari.

10) Può rinunciare al regime di esonero optando per il regime speciale o per il regime ordinario (vincolo triennale).

11) per le cessioni di beni in locali aperti al pubblico o in spacci interni, per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura, sussiste l’obbligo della certificazione dei corrispettivi da assolvere con lo scontrino fiscale da registratore di cassa o da scontrino fiscale manuale.

Regime speciale

L’imprenditore che supera il limite di € 7.000,00 nell’anno solare precedente ovvero anche inferiore a detto limite se il volume d’affari è costituito per oltre 1/3 da prodotti diverse dalla cessioni di prodotti indicati nella prima parte della tabella A e da prestazioni di servizi, è assoggettato ai seguenti obblighi contabili e fiscali:

1) tenuta del registro degli acquisti, delle fatture emesse, dei corrispettivi e dei cespiti ammortizzabili;

2) scontrini  fiscali da registratore di cassa o manuali per le vendite a privati;

3) emissione delle fatture con le percentuali di compensazione;

4) tenuta, in presenza dell’obbligo, del registro di carico e scarico degli allevamenti;

5) bolla di accompagnamento: no obbligo in presenza di fattura “immediata”;

6) documentazione prevista dalla legislazione sul lavoro dipendente;

7) spesometro: comunicazione delle fatture emesse e ricevute all’A.E. ( sono esonerati dall’obbligo i produttori agricoli delle zone montane);

8) comunicazione trimestrale delle liquidazioni Iva;

9) dichiarazioni Iva;

10) dichiarazioni dei redditi e dell’Irap.

Regime ordinario

Le fatture vengono emesse con le aliquote Iva normali e l’Iva sugli acquisti viene detratta ordinariamente ( Iva da Iva). Per opzione il vincolo è triennale. L’opzione per questo regime può essere conveniente in alcuni casi ( es. latterie sociali , cooperative ortofrutticole le imprese che prevedono di effettuare consistenti investimenti).

Gli obblighi contabili e fiscali, sono i seguenti:

1) tenuta del registro degli acquisti, delle fatture emesse  ,  dei corrispettivi e dei cespiti ammortizzabili;

2) registratore di cassa o scontrino fiscale manuale per le vendite a  privati  ;

3) emissione delle fatture con le aliquote normali;

4) tenuta in presenza dell’obbligo del registro di carico e scarico degli allevamenti;

5) bolla di accompagnamento: no obbligo in presenza di fattura “immediata”;

6) documentazione prevista dalla legislazione sul lavoro dipendente;

7) comunicazione delle fatture emesse e ricevute all’A.E. ( sono esonerati dall’obbligo i produttori agricoli delle zone montane);

8) comunicazione trimestrale delle liquidazioni Iva;

9) dichiarazioni Iva;

10) dichiarazioni dei redditi e dell’Irap;

11) per le cessioni di beni in locali aperti al pubblico o in spacci interni per le quali non è obbligatoria, l’emissione della fattura, sussiste l’obbligo della certificazione dei corrispettivi da assolvere con lo scontrino fiscale da registratore di cassa o con quello manuale

In più sotto l’aspetto fiscale, per le società non agricole, tenuta del libro giornale e per le SpA e per le SapA libro giornale e degli inventari.

Tutte le società di persone , di capitale e cooperative sotto l’aspetto civilistico, indipendentemente dal volume d’affari, devono tenere il libro giornale e quello degli inventari

Determinazione del reddito

  • Ditta individuale e società semplice: in base ai redditi fondiari;
  • Società agricola sotto forma di snc, sas, srl e società cooperative: alternativamente reddito di impresa o reddito agrario su opzioni. SpA, SapA: reddito d’impresa. Snc, sas, srl e cooperative non agricole: reddito d’impresa.

La vendita al dettaglio di prodotti aziendali.

Purché siano assicurate le disposizioni in materia di igiene e sanità, gli imprenditori agricoli iscritti nella sezione speciale del Registro delle Imprese, possono vendere direttamente al dettaglio in tutto il territorio nazionale, i prodotti che provengono in misura prevalente dall’azienda posseduta.

La vendita diretta dei prodotti agricoli può essere effettuata in forma itinerante previa comunicazione (SCIA) al comune ove è ubicata l’azienda  di produzione. L’attività può essere iniziata dalla data in cui il comune ha ricevuto la comunicazione. La formalità non è necessaria per la vendita effettuata su superfici all’aperto  dell’azienda agricola, nonché in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozioni di prodotti agricoli. Le predette regole si applicano anche per le vendite di prodotti derivati agricoli – zootecnici.

Se i ricavi delle vendite di prodotti non provenienti dall’azienda nell’anno solare precedente sono stati superiori ad € 160.000 ( elevati ad € 400.000 per le società), si applica il D. Lgs. 31/03/1998 n. 114 sulla disciplina del commercio.

Per tutte le aziende: tenere presente gli adempimenti e obblighi previsti da legislazioni speciali (ambiente, sicurezza e sanità).